1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
2. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) il comitato di coordinamento;
c) la direzione generale.
3. Il Comitato direttivo è composto da:
a) il Ministro delle infrastrutture che lo presiede;
b) il Ministro dei trasporti o un sottosegretario dallo stesso delegato;
c) il Ministro dell'economia e delle finanze o un sottosegretario dallo stesso delegato;
d) il Ministro della salute o un sottosegretario dallo stesso delegato;
e) il Ministro dell'interno o un sottosegretario dallo stesso delegato;
f) il Ministro dell'istruzione o un sottosegretario dallo stesso delegato;
g) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario dallo stesso delegato;
h) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Il comitato di coordinamento è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia, designato dal Ministro delle infrastrutture, ed è composto da tredici membri: sette rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. La direzione generale è costituita da:
a) sei uffici dirigenziali;
b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 nella sede centrale;
c) sezioni periferiche territoriali.
6. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta destinate alle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.